Eco-schema 4, come si calcolano le sanzioni per chi ha violato la norma

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Con il 2024 termina il primo biennio di impegno per coloro che hanno aderito all’eco-schema 4, che prevede un avvicendamento tra colture depauperanti e colture da rinnovo. L’adesione degli agricoltori a questo eco-schema nel 2023 è stata elevata, tant’è che il contributo da 110 euro/ha è passato a 52,12 euro/ha, mentre per il 2024 non si dispone ancora dei dati.

Inconsapevoli di dover rispettare l’impegno

Un fenomeno diffuso un po’ in tutta Italia è che chi ha predisposto la domanda Pac informatica per conto dell’agricoltore, in molti casi ha inserito d’ufficio la richiesta di adesione all’eco-schema 4, ma poi non è stata data informazione all’agricoltore di questa decisione. La mancanza di comunicazione ha fatto sì che tanti agricoltori abbiano predisposto il piano colturale 2023-2024 senza tenere conto dei vincoli di avvicendamento tra le colture imposti dall’eco-schema 4, con la conseguenza di subire a fine 2024 le sanzioni previste dalla normativa.

Un meccanismo troppo complicato

Il meccanismo per determinare le sanzioni per gli eco-schemi predisposto dal Ministero dell’agricoltura è un ennesimo esempio di come i burocrati non riescano mai a fare le cose semplici. Infatti si prevede che, per ogni violazione di un impegno relativo a uno specifico eco-schema, ci siano tre parametri per valutare la riduzione del pagamento:

  1. Portata (riguarda generalmente gli ettari interessati dalla violazione);
  2. Gravità (riguarda le conseguenze derivanti dall’inosservanza in funzione degli obiettivi dell’eco-schema);
  3. Durata (definisce i lasso di tempo nel quale perdura l’effetto della violazione).

Ma ciò non basta, perché per ciascuno dei tre parametri si deve definire il livello di gravità, con un punteggio così concepito: 1 = basso; 3 = medio; 5 = alto. Una volta quantificati i punteggi per ciascun parametro (gravità, entità e durata), si procede al calcolo del punteggio medio, sulla base del quale si calcola la sanzione.

Prima di portare un esempio pratico, va sottolineato che la violazione degli impegni degli eco-schemi comporta una riduzione dei pagamenti solo dell’eco-schema per il quale sono state rilevate le infrazioni, quindi non incide sull’intera Pac, come invece accade se si violano gli obblighi della condizionalità.

Un esempio concreto

Prendiamo il caso di un’azienda che nel 2023 ha impegnato 164 ettari con l’eco-schema 4. Nel 2024 l’azienda non rispetta l’impegno di avvicendamento su 57 ettari, cioè sul 34% della superficie. Ecco come viene calcolata la sanzione.

Ettari a premio Valore del premio Totale
Anno 2023 169 52,12 8.808,28 €
Anno 2024 169 110 18.590 €

Applicando l’eco-schema 4 per i due anni, l’agricoltore avrebbe incassato un premio pari a 27.398,28 euro (8.808,28 + 18.590). Ma nel 2024 non ha rispettato l’impegno su 57 ettari, cioè sul 34% della superficie, e per il parametro “portata” il livello di gravità è medio, con punteggio 3. Il mancato rispetto dell’impegno su una superficie inferiore al 25% del totale comporta un livello basso (punteggio 1), mentre un’infrazione su più del 60% di superficie comporta un livello alto (punteggio 5).

Per quanto riguarda la gravità, il livello dell’infrazione è alta perché non ha rispettato l’impegno più importante, che è l’avvicendamento, quindi il punteggio da attribuire è 5. Infine, per la durata è previsto solo un livello basso, con punteggio 1.

La somma dei tre punteggi (3+5+1) fa 9, ma il punteggio medio (cioè dividendo per 3) è pari a 3. Il Ministero ha predisposto una tabella che mette in relazione il punteggio con l’entità della sanzione.

 

Punteggio Sanzione
da 1 a 3 30%
da 3 a 5 50%
oltre 5 100%

La sanzione si calcola sul premio totale che l’agricoltore avrebbe percepito se avesse applicato l’eco-schema 4 su tutta la superficie, sia per il primo che per il secondo anno. Ritornando al nostro esempio, poiché il punteggio è pari a 3, l ’entità della sanzione sarà pari al 30% del premio totale che avrebbe percepito nei due anni di impegno pari a 27.398,28 euro. Quindi l’agricoltore riceverà una sanzione per 8.219,48 euro (che è il 30% di 27.398,28).

Se l’agricoltore non avesse rispettato l’impegno dell’eco-schema 4 su tutta la superficie, il parametro “portata” sarebbe salito al punteggio 5, quindi il punteggio medio sarebbe stato 3,6 e avrebbe comportato una sanzione superiore pari al 50% del premio biennale. A questo punto è opportuno che gli agricoltori facciano bene i loro calcoli per decidere se aderire o rinnovare l’adesione all’eco-schema 4 per i prossimi due anni, dal momento che gli errori che si possono commettere vengono pagati cari.

Roberto Bartolini

Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.


Un commento

  • Marcello Cerone

    12 Agosto 2024 at 10:30 am

    Con decreto legislativo di fine novembre 2023, le sanzioni che erano sospese sia per il 2023 che per il 2024, sono state riconfermate solo per il 2023 ed a condizioni identiche. Tutto questo a semine cereali e depauperanti già effettuate e cioè fine novembre 2023 per raccolto 2024. Come potevamo prevedere Leggi e regole retroattive e normative che cambiano in corso d’opera?? Abbiamo impostato avvicendamenti e semine, secondo regole ed sanzioni note al momento della semina! Inoltre nel primo anno non si è commessa alcuna violazione, e le ultime regole attuative e circolari AGEA, dicono che il recupero/sanzione si applica solo e per gli importi dell’anno in cui si verifica la violazione, quindi eventualmente nsolo per il 2024… Tutte le ns associazioni ci dissero, “Non vi preoccupate; tanto per il 2023 e 2024 non ci sono sanzioni…”

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